Art. 60. Istituti di custodia preventiva Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali. Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorita' giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario. Le case mandamentali e circondariali assicurano altresi' la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorita' di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito. Puo' essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per piu' mandamenti o circondari.