Art. 60.
                   Istituti di custodia preventiva

  Gli   istituti  di  custodia  preventiva  si  distinguono  in  case
mandamentali e circondariali.
  Le  case  mandamentali  assicurano  la  custodia  degli  imputati a
disposizione  del  pretore.  Esse  sono  istituite  nei capoluoghi di
mandamento che non sono sede di case circondariali.
  Le  case  circondariali  assicurano  la  custodia  degli imputati a
disposizione  di  ogni autorita' giudiziaria. Esse sono istituite nei
capoluoghi di circondario.
  Le   case  mandamentali  e  circondariali  assicurano  altresi'  la
custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorita' di pubblica
sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti
e degli internati in transito.
  Puo'  essere  istituita  una sola casa mandamentale o circondariale
rispettivamente per piu' mandamenti o circondari.