Art. 62.
    Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive

  Gli  istituti  per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
si distinguono in:
    colonie agricole;
    case di lavoro;
    case di cura e custodia;
    ospedali psichiatrici giudiziari.
  In   detti   istituti   si   eseguono   le   misure   di  sicurezza
rispettivamente  previste  dai  numeri  1,  2 e 3 del primo capoverso
dell'articolo 215 del codice penale.
  Possono essere istituite:
    sezioni  per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia
agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
    sezioni  per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di
cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
    sezioni  per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia
agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.