Art. 63.
                       Centri di osservazione

  I  centri  di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o
come sezioni di altri istituti.
  I  predetti  svolgono  direttamente  le  attivita'  di osservazione
indicate  nell'articolo  13  e  prestano  consulenze  per le analoghe
attivita' di osservazione svolte nei singoli istituti.
  Le   risultanze  dell'osservazione  sono  inserite  nella  cartella
personale.
  Su richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnate ai
detti  centri  per  la  esecuzione  di perizie medico-legali anche le
persone sottoposte a procedimento penale.
  I  centri  di osservazione svolgono, altresi', attivita' di ricerca
scientifica.