Art. 64.
Differenziazione degli istituti  per  l'esecuzione delle pene e delle
                         misure di sicurezza

  I  singoli  istituti  devono essere organizzati con caratteristiche
differenziate  in  relazione  alla posizione giuridica dei detenuti e
degli  internati  e  alle  necessita' di trattamento individuale o di
gruppo degli stessi.