Art. 65.
                   Istituti per infermi e minorati

  I  soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche
devono  essere  assegnati  ad  istituti o sezioni speciali per idoneo
trattamento.
  A  tali  istituti  o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa
delle  loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli
istituti ordinari.