Art. 67.
                        Visite agli istituti

  Gli   istituti   penitenziari   possono   essere   visitati   senza
autorizzazione da:
    a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della
Corte costituzionale;
    b)   i   ministri,   i  giudici  della  Corte  costituzionale,  i
Sottosegretari  di  Stato, i membri del Parlamento e i componenti del
Consiglio superiore della magistratura;
    c)  il  presidente della corte d'appello, il procuratore generale
della  Repubblica  presso  la  corte  d'appello,  il  presidente  del
tribunale  e  il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il
pretore,  i  magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive
giurisdizioni;  ogni  altro  magistrato  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni;
    d)  i  consiglieri  regionali  e il commissario di Governo per la
regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
    e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
    f)   il  prefetto  e  il  questore  della  provincia;  il  medico
provinciale;
    g)  il  direttore  generale  per gli istituti di prevenzione e di
pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
    h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
    i) l'ispettore dei cappellani;
    l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
  L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le
persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.
  Gli  ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere
agli  istituti,  per  ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria.
  Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore,
i ministri del culto cattolico e di altri culti.