Art. 38.
      Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

  La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti
o  psicotrope,  comprese  nelle  tabelle  I,  II,  III, IV e V di cui
all'articolo  12,  deve essere fatta alle persone autorizzate a norma
dei  precedenti  articoli,  e  a titolari o direttori di farmacie, in
base  a  richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni
acquisto  conforme  a modello predisposto e distribuito dal Ministero
della sanita'.
  In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto,
deve  essere  fatta,  entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia
scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale
disposizione  e'  punito  con  l'ammenda da lire centomila a lire due
milioni.
  I   produttori   di   specialita'  medicinali  contenenti  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le
norme  stabilite  dal  Ministero  della  Sanita', a spedire ai medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.
  E'  vietata  comunque  la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari  di  campioni  delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope
elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 12.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
contravventore  al  divieto  di cui al precedente comma e' punito con
l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
  L'invio  delle  specialita'  medicinali  di  cui al quarto comma e'
subordinato  alla  richiesta  datata  e firmata dal sanitario, che si
impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.
  Chiunque  cede  buoni  acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo
che  il  fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da
sei  mesi  a  tre  anni  e con la multa da lire cinquecentomila a tre
milioni.