Art. 42. Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dai medici chirurghi I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.