Art. 42.
          Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti
             o psicotrope da parte dai medici chirurghi

  I  direttori  sanitari  di ospedali, ambulatori, istituti e case di
cura  in  genere  ed  i  titolari  di gabinetto per l'esercizio delle
professioni sanitarie possono acquistare preparazioni, comprese nelle
tabelle  I,  II,  III  e  IV  di cui all'articolo 12, nella quantita'
occorrente  per  le  normali  necessita'  degli ospedali, ambulatori,
istituti, case di cura e gabinetti predetti.
  Salvo  che  il  fatto  non costituisca piu' grave reato, l'acquisto
delle  predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile
quelle  occorrenti  per le normali necessita' e' punito con l'ammenda
da lire centomila a lire cinquecentomila.
  I  direttori  sanitari  ed  i titolari di gabinetto di cui al primo
comma   debbono   tenere  un  registro  di  carico  e  scarico  delle
preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle
preparazioni stesse.
  Detto  registro  deve  essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale.