Art. 43.
        Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

  I   medici  chirurghi  ed  i  medici  veterinari,  che  prescrivono
preparazioni  di  cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo
12,  debbono  indicare  chiaramente  nelle ricette previste dal comma
secondo  del  presente  articolo, che devono essere scritte con mezzo
indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale
le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi
in  tutte  lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei
tempi  di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data
e la firma.
  Le  ricette  per  le  prescrizioni  delle preparazioni indicate nel
comma   precedente   debbono  essere  staccate  da  un  ricettario  a
madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanita'
e  distribuito,  a  richiesta  dei  medici  chirurghi  e  dei  medici
veterinari,  dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della
consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale
e'  tenuto  a  ripetere  la  propria firma all'atto della consegna al
richiedente.
  Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione
o  ad  un  dosaggio  per cura di durata non superiore ad otto giorni,
ridotta  a  giorni  tre  per  le  prescrizioni ad uso veterinario. La
ricetta  deve  contenere,  inoltre, l'indicazione del domicilio e del
numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui
e' rilasciata.
  Di   ciascuna   prescrizione,   il  medico  chirurgo  o  il  medico
veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del
rilascio,  una  copia  recante  ben  visibile la dicitura: "copia per
documentazione".
  Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque viola
una  o  piu'  delle  disposizioni  dei precedenti commi e' punito con
l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
  Le  prescrizioni  a  persone  assistite a regime mutuoprevidenziale
debbono  essere  rilasciate  in  originale  e copia. Su tale copia il
medico  deve  apporre  in caratteri chiari ed indelebili la dicitura:
"copia per l'ente mutualistico".