Art. 44. Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente. Il contravventore alla disposizione del comma precedente e' punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.