Art. 44.
       Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

  E'  fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle
tabelle  previste  dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente
inferma di mente.
  Il  contravventore alla disposizione del comma precedente e' punito
con  l'ammenda  fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca
piu' grave reato.