Art. 45.
                       Obblighi del farmacista

  La  vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I,
II  e  III  previste  dall'articolo  12  deve  essere  effettuata dal
farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' dell'acquirente
e  di  prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in
calce alla ricetta.
  Il  farmacista  deve  vendere  i farmaci e le preparazioni predette
soltanto  su  presentazione  di  prescrizione  medica  sulle  ricette
previste  dal  comma  secondo  dello  articolo 43 e nella quantita' e
forma prescritta.
  Il  farmacista  ha  l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell'articolo  43,  di
annotare  sulla  ricetta  la  data  di  spedizione e di conservare la
ricetta  stessa  tenendone  conto  ai  fini  del  discarico  ai sensi
dell'articolo 62.
  Scaduti  dieci  giorni  dalla data del rilascio la prescrizione non
puo' essere piu' spedita.
  Il  contravventore alle disposizioni dei precedenti commi e' punito
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a
lire  due  milioni,  sempre  che  il fatto non costituisca piu' grave
reato.