Art. 25.

  Coloro  che  effettuano  scarichi  gia'  esistenti,  provenienti da
insediamenti  sia  produttivi  che  civili,  sono  obbligati, fino al
momento  nel  quale  debbono  osservare  i  limiti  di accettabilita'
stabiliti  dalla  presente legge, ad adottare le misure necessarie ad
evitare  un  aumento  anche  temporaneo  dell'inquinamento. Essi sono
comunque  tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni
o  dagli  enti  locali  in  quanto  compatibili  con  le disposizioni
qualitative  e  temporali  della  presente legge e in particolare con
quanto  contenuto  nella  tabella C allegata alla presente legge. Per
gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni
stabilite nell'articolo 11, terzo comma, della presente legge.
  Per  quanto  attiene  ai  profili  della protezione sanitaria, vale
quanto disposto all'articolo 26, ultimo comma, della presente legge.
  Quando  si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui
all'articolo  15,  secondo  comma,  lettere  a)  e b), ed al presente
articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle
acque  di  cui  all'articolo  1,  lettera  a), previsti come reato da
precedenti disposizioni di legge.