Art. 25. Coloro che effettuano scarichi gia' esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilita' stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 11, terzo comma, della presente legge. Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'articolo 26, ultimo comma, della presente legge. Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.