Art. 24.
Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti
             fissi, le aziende faunistiche e le riserve

  Le  regioni,  per  conseguire  i  mezzi  finanziari  necessari  per
realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali
in  materia,  sono  autorizzate ad istituire una tassa di concessione
regionale,  ai  sensi  dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n.
281,  per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo
21, secondo comma. La suddetta tassa sara' soggetta a rinnovo annuale
e potra' essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non
superiore  al  110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo
precedente.  Il versamento e' effettuato, in modo ordinario, su conto
corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
  Il  richiedente  la  licenza di porto d'armi per uso di caccia deve
comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale,
ove istituita.
  Nel  caso  di  diniego della licenza la tassa regionale deve essere
rimborsata. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti
la caccia durante l'anno.
  Gli  appostamenti  fissi,  le  aziende  faunistiche,  i  centri  di
produzione  di  selvaggina  e  le  riserve,  entro  i  limiti  di cui
all'articolo 36, sono soggetti a tasse regionali.