Art. 24. Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sara' soggetta a rinnovo annuale e potra' essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento e' effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale. Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'articolo 36, sono soggetti a tasse regionali.