Art. 25. Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo, il cui ammontare e' commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura, nel modo seguente: a) il 57 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30; b) il 43 per cento all'istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.