Art. 25.
Ripartizione dei proventi delle  tasse per la licenza di porto d'armi
                          per uso di caccia

  Nello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito  un  fondo, il cui ammontare e' commisurato al 13 per cento
del  gettito  annuo  delle  tasse  di cui all'articolo 23 e che viene
ripartito,  entro  il  mese di marzo di ciascun anno, con decreto del
Ministro  per  il  tesoro di concerto con i Ministri per le finanze e
per l'agricoltura, nel modo seguente:
    a)   il  57  per  cento  alle  associazioni  venatorie  nazionali
riconosciute,   in   proporzione  della  consistenza  numerica  degli
iscritti  sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno
precedente  corrispondano,  in  base  al parere del comitato previsto
dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30;
    b)  il  43  per  cento  all'istituto  nazionale di biologia della
selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto
1967, n. 799.