Art. 26.
      Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola

  Per  far  fronte  ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle
produzioni  agricole  dalla selvaggina e dalle attivita' venatorie e'
costituito  a  cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve
affluire  anche  una  percentuale dei proventi di cui all'articolo 24
della presente legge.
  Le  regioni  provvedono,  con  apposite disposizioni, a regolare il
funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la
relativa  gestione  un  comitato  composto  da  rappresentanti  delle
organizzazioni  agricole  interessate  piu' rappresentative sul piano
nazionale  e dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute piu'
rappresentative.