Art. 72.
Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o
piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla
regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24
luglio 1977, n. 616.
Il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative
statali alla regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli
previsti per le regioni a statuto ordinario;
2) le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il
disposto dell'articolo 49 della presente legge, integrato col
disposto degli articoli 127, 131, 132 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta
sara' data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua
francese;
4) dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni
amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta.
Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate
con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica
formata da tre rappresentanti del Governo designati dal Consiglio dei
Ministri e da tre rappresentanti della regione eletti dal consiglio
regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni
regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, e successive integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - MORLINO -
MALFATTI - PANDOLFI -
PEDINI - STAMMATI -
MARCORA - DONAT-CATTIN
- SCOTTI - ANSELMI -
ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO