Art. 64.
(Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica)
La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina
il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o
neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al
loro rendersi disponibili delle strutture esistenti e di quelle in
via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il
termine entro cui dovra' cessare la temporanea deroga per cui negli
ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne
facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente
al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potra' comunque
protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le
convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che
svolgano esclusivamente attivita' psichiatrica.
E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresi', con riferimento alle norme di cui
agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unita' sanitarie locali
dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o
in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed
alla cura degli infermi di mente, nonche' la destinazione dei beni e
del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e
servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali
presidi e servizi interessino piu' regioni, queste provvedono
d'intesa.
La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi
psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei
servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio
provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la
regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di
costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unita'
sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne
faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in
regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per
concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali
presidi.
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo
comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuita'
dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono
dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino
all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le
attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli
aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle
stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7
dei decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo
comma i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto
1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e
neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o
dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano
ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente
prima della entrata in vigore della presente legge.
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero
616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24 del
regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo
restando quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo 6 della
presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla
riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del
superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove
funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela
della salute mentale delle unita' sanitarie locali.
Restano in vigore le norme di cui all'articolo 7, ultimo comma,
della legge 13 maggio 1978, n. 180.