Art. 64.
          (Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica)

  La  regione,  nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina
il    graduale    superamento    degli    ospedali   psichiatrici   o
neuropsichiatrici  e  la  diversa  utilizzazione, correlativamente al
loro  rendersi  disponibili  delle strutture esistenti e di quelle in
via  di  completamento.  La  regione  provvede  inoltre a definire il
termine  entro  cui dovra' cessare la temporanea deroga per cui negli
ospedali  psichiatrici  possono  essere  ricoverati,  sempre  che  ne
facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente
al  16  maggio  1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni  di  degenza  ospedaliera; tale deroga non potra' comunque
protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
  Entro   la  stessa  data  devono  improrogabilmente  risolversi  le
convenzioni  di  enti  pubblici  con  istituti  di  cura  privati che
svolgano esclusivamente attivita' psichiatrica.
  E'  in  ogni  caso  vietato  costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni  o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
  La  regione  disciplina altresi', con riferimento alle norme di cui
agli  articoli  66 e 68, la destinazione alle unita' sanitarie locali
dei  beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza   (IPAB)   e  degli  altri  enti  pubblici  che  all'atto
dell'entrata  in  vigore della presente legge provvedono, per conto o
in  convenzione  con  le  amministrazioni provinciali, al ricovero ed
alla  cura degli infermi di mente, nonche' la destinazione dei beni e
del  personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e
servizi  di  assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali
presidi   e  servizi  interessino  piu'  regioni,  queste  provvedono
d'intesa.
  La  regione,  a  partire  dal  1 gennaio 1979, istituisce i servizi
psichiatrici  di  cui  all'articolo  35, utilizzando il personale dei
servizi  psichiatrici  pubblici.  Nei  casi  in  cui  nel  territorio
provinciale   non  esistano  strutture  pubbliche  psichiatriche,  la
regione,  nell'ambito  del  piano  sanitario  regionale  e al fine di
costituire  i presidi per la tutela della salute mentale nelle unita'
sanitarie  locali,  disciplina  la destinazione del personale, che ne
faccia  richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto
dell'entrata  in  vigore  della  presente legge erogano assistenza in
regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per
concorso  di  altro personale indispensabile al funzionamento di tali
presidi.
  Sino  all'adozione  dei  piani  sanitari  regionali di cui al primo
comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati
secondo  quanto  previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
27   marzo  1969,  n.  128,  al  fine  di  garantire  la  continuita'
dell'intervento  sanitario  a  tutela  della  salute  mentale, e sono
dotati  di  un  numero  di  posti  letto  non  superiore  a  15. Sino
all'adozione  dei  provvedimenti  delegati  di cui all'articolo 47 le
attribuzioni  in  materia sanitaria del direttore, dei primari, degli
aiuti  e  degli  assistenti  degli  ospedali psichiatrici sono quelle
stabilite,  rispettivamente,  dagli  articoli 4 e 5 e dall'articolo 7
dei decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
  Sino  all'adozione  dei  piani  sanitari  regionali di cui al primo
comma  i  divieti  di  cui  all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio
1974,  n.  264,  convertito  con  modificazioni nella legge 17 agosto
1974,   n.   386,   sono   estesi   agli   ospedali   psichiatrici  e
neuro-psichiatrici  dipendenti  dalle IPAB o da altri enti pubblici o
dalle  amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano
ad  essere  espletati  secondo le procedure applicate da ciascun ente
prima della entrata in vigore della presente legge.
  Tra  gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'articolo 27
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero
616,  sono  compresi  gli  infermieri  di  cui  all'articolo  24  del
regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo
restando  quanto  previsto  dalla  lettera  q)  dell'articolo 6 della
presente   legge   la   regione  provvede  all'aggiornamento  e  alla
riqualificazione  del personale infermieristico, nella previsione del
superamento  degli  ospedali  psichiatrici  ed  in  vista delle nuove
funzioni  di  tale  personale nel complesso dei servizi per la tutela
della salute mentale delle unita' sanitarie locali.
  Restano  in  vigore  le  norme di cui all'articolo 7, ultimo comma,
della legge 13 maggio 1978, n. 180.