Art. 65.
(Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni
gia' di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie
soppressi)
In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le
regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze,
i beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente
ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni
soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per
territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali.
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione
dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il
reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o
trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei
presidi sanitari, nonche' la tutela dei beni culturali eventualmente
ad essi connessi.
Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i
commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n.
349, che provvedono altresi' al trasferimento di tutti i rapporti
giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite
alle unita' sanitarie locali
I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni
generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di
liquidazione ai sensi dell'articolo 77 ad eccezione dell'immobile
sede della Direzione generale dell'INAM che e' attribuito al
patrimonio dello Stato.