Art. 66.
(Attribuzione, per  i  servizi delle unita' sanitarie locali, di beni
                 gia' di pertinenza di enti locali)

  Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con
vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali:
    a)  i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
province  o  a  consorzi  di  enti  locali  e  destinati  ai  servizi
igienico-sanitari,   compresi   i   beni  mobili  ed  immobili  e  le
attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;
    b)  i  beni  mobili  ed  immobili  e  le  attrezzature degli enti
ospedalieri,  degli  ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei
centri  di  igiene  mentale  dipendenti  dalle province o da consorzi
delle   stesse   o   dalle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza  (IPAB) di cui al settimo comma dell'articolo 64, nonche'
degli  altri  istituti  di  prevenzione e cura e dei presidi sanitari
extraospedalieri  dipendenti  dalle  province  o  da consorzi di enti
locali.
  I   rapporti   giuridici  relativi  alle  attivita'  di  assistenza
sanitaria  attribuite alle unita' sanitarie locali sono trasferiti ai
comuni competenti per territorio.
  E'  affidata  alle  unita'  sanitarie  locali  la gestione dei beni
mobili   ed  immobili  e  delle  attrezzature  destinati  ai  servizi
igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei
comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.
  Le   regioni   adottano  gli  atti  legislativi  ed  amministrativi
necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e
per  regolare  i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed
istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
  Ai  trasferimenti  di  cui  al presente articolo si provvede con le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 61.
  Con  le  stesse  modalita'  ed entro gli stessi termini gli enti ed
istituti  di  cui  alle  lettere a) e b) del primo comma perdono, ove
l'abbiano, la personalita' giuridica.
  Con  legge  regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione
dei  beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in
opere  di  realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei
capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonche' la
tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.