Art. 66.
(Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni
gia' di pertinenza di enti locali)
Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con
vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi
igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le
attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti
ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei
centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi
delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'articolo 64, nonche'
degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari
extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti
locali.
I rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza
sanitaria attribuite alle unita' sanitarie locali sono trasferiti ai
comuni competenti per territorio.
E' affidata alle unita' sanitarie locali la gestione dei beni
mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi
igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei
comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.
Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi
necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e
per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed
istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 61.
Con le stesse modalita' ed entro gli stessi termini gli enti ed
istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma perdono, ove
l'abbiano, la personalita' giuridica.
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione
dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in
opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei
capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonche' la
tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.