Art. 67.
(Norme per il trasferimento  del  personale degli enti mutualistici e
                 delle gestioni sanitarie soppresse)

  Entro  il  30  giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto
previsto  dall'ultimo  comma  dell'articolo  4  della legge 29 giugno
1977,  n.  349,  il Ministro della sanita' di concerto con i Ministri
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del tesoro, sentito il
Consiglio   sanitario   nazionale   e   le  organizzazioni  sindacali
confederali   rappresentate   nel   CNEL,  stabilisce  i  contingenti
numerici,  distinti  per amministrazione od ente e per qualifica, del
personale  da  iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai
servizi  delle  unita' sanitarie locali, e del personale da assegnare
all'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  all'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad
altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per
le seguenti esigenze:
    a)  per  il  fabbisogno  di  personale  relativo ai servizi delle
unita' sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e
76;
    b)  per  la  copertura  dei posti in organico degli enti pubblici
anzidetti,  riservati  ai sensi dell'articolo 43 della legge 20 marzo
1975,  n.  70,  cosi'  come  risultano  dai  provvedimenti  attuativi
dell'articolo 25 della suddetta legge.
  I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali
sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli
di cui all'articolo 47, salvo diversa necessita' della regione.
  I  contingenti  numerici di cui al primo comma comprendono anche il
personale   dipendente,   alla   data  del  1  dicembre  1977,  dalle
associazioni  rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo
40  della  legge  12  febbraio  1968, n. 132; detto personale, per il
quale  viene  risolto  ad  ogni effetto il precedente rapporto, sara'
assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento
dei  requisiti  di cui al precedente articolo 47, fatta eccezione per
quello rappresentato dal limite di eta'.
  Entro  il  31  dicembre  1979  i commissari liquidatori di cui alla
legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle
regioni  previa  intesa  con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  in  campo nazionale, il comando del personale presso
le  unita'  sanitarie  locali,  nell'ambito dei contingenti di cui al
primo  comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati
dal Consiglio sanitario nazionale.
  Entro  la stessa data i commissari liquidatori di cui alla legge 29
giugno  1977,  n.  349,  dispongono,  su  proposta del Ministro della
sanita',  previa  intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai contingenti di
cui  al  primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione
fissati  dal  Consiglio sanitario nazionale, il comando del personale
presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.
  Allo  scadere  dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi
tutto  il  personale comandato sia ai sensi della presente legge, che
delle  leggi  17  agosto  1974,  n.  386,  e  29 giugno 1977, n. 349,
comunque  utilizzato  dalle  regioni, e' trasferito alle stesse, alle
unita'  sanitarie  locali  ed alle amministrazioni ed enti presso cui
presta  servizio  in  una posizione giuridica e di livello funzionale
corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza
alla   data   del   trasferimento   stesso,  secondo  le  tabelle  di
equiparazione previste dal terzo comma, n. 3), dell'articolo 47.
  Il  personale  non  comandato  ai  sensi  dei  precedenti  commi e'
assegnato  provvisoriamente  nei  ruoli  unici  istituiti  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  del decreto del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure
e i criteri di cui all'articolo 1-quaterdecies della legge 21 ottobre
1978,  n.  641,  nella  posizione  giuridica  e di livello funzionale
ricoperta  all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato
in  via  transitoria  ai  ruoli unici ai sensi della presente legge e
della legge 21 ottobre 1978, n. 641, continua ad applicarsi fino alla
data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti
civili  dello  Stato  il  trattamento  economico, normativo e di fine
servizio  previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle
gestioni di provenienza.
  Il personale gia' comandato presso amministrazioni statali ai sensi
dell'articolo  6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e' trasferito ai
ruoli  unici  di  cui al comma precedente ed e' assegnato, a domanda,
all'amministrazione  presso  la  quale  presta servizio, unitamente a
quello  gia'  assegnato  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge 23
dicembre 1975, n. 698.
  Fino  a  sei  mesi  dall'entrata in funzione delle unita' sanitarie
locali   e'  consentita  la  possibilita'  di  convenzionare  con  le
limitazioni  previste  dall'articolo  48,  terzo  comma, numero 4), i
medici  dipendenti  degli  enti  di cui agli articoli 67, 68, 72, 75,
gia' autorizzati in base alle vigenti disposizioni.