Art. 68.
(Norme per il trasferimento del personale
di enti locali)
Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 e' disciplinata
l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma,
numero 1), dell'articolo 47 del personale dipendente dagli enti di
cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 66 nonche' dai
comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo
continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le
assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla
entrata in vigore della presente legge.
Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalita' di cui
al primo comma, e parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al
precedente comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e gia'
inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo
conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici
sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi
delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia
richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni
dall'emanazione del decreto governativo di cui all'articolo 47 della
presente legge.
Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per
i servizi regionali puo' essere inquadrato, se ne fa richiesta entro
i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le
disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera
c).
Il personale di cui ai precedenti commi e' assegnato alle unita'
sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale
corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo
le tabelle di equiparazione previste dall'articolo 47, terzo comma,
numero 3).
Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui
al nono comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il
trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli
enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi
previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515,
e dai decreti applicativi delle medesime, nonche' dall'articolo 13
della legge 29 giugno 1977, n. 349.