Art. 68.
              (Norme per il trasferimento del personale
                           di enti locali)

  Con  legge  regionale  entro  il  30  giugno  1979  e' disciplinata
l'iscrizione  nei  ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma,
numero  1),  dell'articolo  47 del personale dipendente dagli enti di
cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 66 nonche' dai
comuni  che  risulti  addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo
continuativo  da  data  non  successiva  al  30 giugno 1977, salvo le
assunzioni  conseguenti  a  concorsi  pubblici  espletati  fino  alla
entrata in vigore della presente legge.
  Con  la  medesima legge e con gli stessi criteri e modalita' di cui
al  primo  comma,  e parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al
precedente  comma,  il personale tecnico-sanitario, trasferito e gia'
inquadrato  nei  ruoli  della  regione, proveniente da posti di ruolo
conseguiti  per  effetto  di  pubblico  concorso,  presso  gli uffici
sanitari  comunali,  i  laboratori provinciali di igiene e profilassi
delle  due  sezioni  e altri servizi degli enti locali, che ne faccia
richiesta,   alla   regione   di   appartenenza,   entro  120  giorni
dall'emanazione  del decreto governativo di cui all'articolo 47 della
presente legge.
  Parimenti  il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per
i  servizi regionali puo' essere inquadrato, se ne fa richiesta entro
i  termini  anzidetti,  nel  servizio  sanitario  nazionale,  con  le
disposizioni  di  cui  allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera
c).
  Il  personale  di  cui ai precedenti commi e' assegnato alle unita'
sanitarie    locali,   nella   posizione   giuridica   e   funzionale
corrispondente  a  quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo
le  tabelle  di equiparazione previste dall'articolo 47, terzo comma,
numero 3).
  Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui
al  nono  comma  dell'articolo  47  al personale in oggetto spetta il
trattamento  economico  previsto  dall'ordinamento vigente presso gli
enti  di  provenienza,  ivi compresi gli istituti economico-normativi
previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515,
e  dai  decreti  applicativi delle medesime, nonche' dall'articolo 13
della legge 29 giugno 1977, n. 349.