Art. 69.
               (Entrate del fondo sanitario nazionale)

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1979, in relazione a quanto disposto
negli  articoli  51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato:
    a) i contributi assicurativi di cui all'articolo 76;
    b)  le  somme  gia'  destinate  in  via diretta e indiretta dalle
regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonche' da altri
enti  pubblici  al finanziamento delle funzioni esercitate in materia
sanitaria,  in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977
maggiorate del 14 per cento;
    c)  i  proventi  ed  i  redditi  netti  derivanti  dal patrimonio
trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali;
    d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la
tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
    e)  i  proventi  derivanti  da attivita' a pagamento svolte dalle
unita'  sanitarie  locali  e  dai presidi sanitari ad esse collegati,
nonche' da recuperi, anche a titolo di rivalsa.
  Le  somme  di  cui  alla  lettera  b)  possono essere trattenute, a
compensazione,  sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli
enti ivi indicati.
  Sono  altresi'  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato i
proventi   ed  i  redditi  netti  derivanti,  per  l'anno  1979,  dal
patrimonio  degli  enti  ospedalieri  e  degli enti, casse, servizi e
gestioni  autonome  in  liquidazione,  di cui all'articolo 12-bis del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto
1974, n. 386.
  I  versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per
i  contributi  assicurativi  di  cui  alla lettera a) entro i termini
previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria per le somme di cui
alla  lettera  b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella
misura  di  3/12  dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i
redditi  di  cui  alle  lettere  c) ed e) nonche' di quelli di cui al
terzo  comma  entro  15  giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli
avanzi  di  cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei
bilanci consuntivi della gestione.
  Alla  riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo
e  non  versate  allo Stato nei termini previsti, nonche' ai relativi
interessi  di  mora,  provvede  l'Intendenza  di  finanza, secondo le
disposizioni  del  testo  unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla
procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle entrate patrimoniali
dello Stato.
  Cessano  di  avere vigore, con effetto dal 1 gennaio 1979, le norme
che  prevedono  la  concessione  di  contributi  dello Stato ad enti,
organismi  e gestioni il cui finanziamento e' previsto dalla presente
legge.