Art. 70. (Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione) Con effetto dal 1 gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unita' sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalita', nonche' i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente. Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67. Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata in conformita' del principio volontaristico della Associazione stessa; 2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali; 3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale; 4) le cariche dovranno essere gratuite e dovra' esserne prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.