Art. 70.
(Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e
riordinamento dell'Associazione)
Con effetto dal 1 gennaio 1980, con decreto del Ministro della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai
comuni competenti per territorio per essere destinati alle unita'
sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione
della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue
originarie finalita', nonche' i beni mobili ed immobili destinati ai
predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa
individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro della difesa, uno o piu' decreti
aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della
Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata
in conformita' del principio volontaristico della Associazione
stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in
relazione alle finalita' statutarie ed agli adempimenti commessi
dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi
della Croce rossa internazionale alle societa' di Croce rossa
nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta'
del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovra' esserne prevista
l'elettivita' da parte dei soci qualificati per attive prestazioni
volontarie nell'ambito dell'Associazione.