Art. 71. (Compiti delle Associazioni di volontariato) I compiti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a convenzioni da stipularsi con le unita' sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime.