Art. 71.
(Compiti delle Associazioni di volontariato)
I compiti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere
svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente
articolo 45, in base a convenzioni da stipularsi con le unita'
sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle
medesime.