Art. 72.
(Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
- ENFI - e dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione - ANCC -)
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita', dell'industria, il commercio e
l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, e' dichiarata
l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
(ENPI) e dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31
dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977,
n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti
mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dell'ANCC e' disciplinata
ai sensi dell'articolo 77.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti
dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni,
alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento
all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia e' disposta dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore
per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le
attivita' e le funzioni gia' esercitate dall'ENPI e dall'ANCC
attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale,
centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC, si applicano le
procedure dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da
trasferire all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione
del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai
servizi delle unita' sanitarie locali e in particolare ai servizi di
cui all'articolo 22.
Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e della ANCC
le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture
scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto
superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.