Art. 72.
(Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
- ENFI - e dell'Associazione   nazionale   per   il  controllo  della
                        combustione - ANCC -)

  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa delibera del
Consiglio  dei  ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale,  della  sanita',  dell'industria, il commercio e
l'artigianato  e  del  tesoro,  da  emanarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata   in   vigore   della   presente  legge,  e'  dichiarata
l'estinzione  dell'Ente  nazionale per la prevenzione degli infortuni
(ENPI)   e   dell'Associazione   nazionale  per  il  controllo  della
combustione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.
  Ai  predetti  commissari  liquidatori  sono  attribuiti, sino al 31
dicembre  1979,  i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977,
n.   349,   attribuisce   ai   commissari   liquidatori   degli  enti
mutualistici.  La  liquidazione dell'ENPI e dell'ANCC e' disciplinata
ai sensi dell'articolo 77.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1980  i compiti e le funzioni svolti
dall'ENPI  e  dalla  ANCC  sono attribuiti rispettivamente ai comuni,
alle  regioni  e  agli  organi  centrali dello Stato, con riferimento
all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia e' disposta dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
dalla  presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore
per  la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le
attivita'  e  le  funzioni  gia'  esercitate  dall'ENPI  e  dall'ANCC
attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.
  A  decorrere  dalla  data di cui al precedente comma, al personale,
centrale  e  periferico,  dell'ENPI  e  dell'ANCC,  si  applicano  le
procedure  dell'articolo  67  al  fine di individuare il personale da
trasferire  all'Istituto  superiore per la sicurezza e la prevenzione
del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai
servizi  delle unita' sanitarie locali e in particolare ai servizi di
cui all'articolo 22.
  Si  applicano  per il trasferimento dei beni dell'ENPI e della ANCC
le  norme  di  cui  all'articolo  65  ad  eccezione  delle  strutture
scientifiche  e  dei  laboratori  centrali  da destinare all'Istituto
superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.