Art. 73.
(Trasferimento di   personale   statale  addetto  alle  attivita'  di
               prevenzione e di sicurezza del lavoro)

  In  riferimento  a  quanto disposto dallo articolo 21, primo comma,
con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
il  personale  tecnico  e  sanitario  centrale  e  periferico,  degli
Ispettorati  del  lavoro  addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai
servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e
a  decorrere  dal  1 gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la
prevenzione  e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle
unita'  sanitarie  locali  e,  in  particolare,  nei  presidi  di cui
all'articolo 22.
  Per  il  provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto
applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.