Art. 74.
(Indennita' economiche temporanee)
A decorrere dal 1 gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della
legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle
prestazioni economiche per malattia e per maternita' previste dalle
vigenti disposizioni in materia gia' erogate dagli enti, casse,
servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi
della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e' attribuita all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) che terra' apposita
gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi
di legge relativi a tali prestazioni e' devoluta all'INPS ed e'
stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto col Ministro del tesoro.
Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con
compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si
provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche
per maternita', malattia ed infortunio.