Art. 75.
                (Rapporto con gli enti previdenziali)

  Entro  il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati
gli  aspetti  previdenziali  connessi con le competenze in materia di
medicina  legale  attribuite  alle  unita'  sanitarie locali ai sensi
dell'articolo 14, lettera q).
  Sino  all'entrata  in vigore della legge di cui al precedente comma
gli  enti  previdenziali  gestori  delle  assicurazioni  invalidita',
vecchiaia,  superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul
lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le
attivita'  medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni,
nonche'   i  beni,  le  attrezzature  ed  il  personale  strettamente
necessari   all'espletamento  delle  funzioni  stesse,  salvo  quanto
disposto dal comma successivo.
  Fermo  restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di
cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unita' sanitarie
locali  per  utilizzare  i  servizi delle stesse, ivi compresi quelli
medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.
  Le  gestioni  commissariali istituite ai sensi dell'articolo 12-bis
del  decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge
di  conversione  17  agosto  1974, n. 386, in relazione ai compiti di
assistenza sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma
cessano secondo le modalita' e nei termini di cui all'articolo 61.
  Gli  enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data
indicata  nel  primo  comma, applicano al personale medico dipendente
dagli  stessi  gli  istituti  normativi previsti specificamente per i
medici dalle norme delegate di cui all'articolo 47.