Art. 75.
(Rapporto con gli enti previdenziali)
Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati
gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di
medicina legale attribuite alle unita' sanitarie locali ai sensi
dell'articolo 14, lettera q).
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma
gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidita',
vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul
lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le
attivita' medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni,
nonche' i beni, le attrezzature ed il personale strettamente
necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto
disposto dal comma successivo.
Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di
cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unita' sanitarie
locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli
medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.
Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'articolo 12-bis
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge
di conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di
assistenza sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma
cessano secondo le modalita' e nei termini di cui all'articolo 61.
Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data
indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente
dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i
medici dalle norme delegate di cui all'articolo 47.