Art. 76.
(Modalita' transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori
di malattia)
Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento,
alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi
sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano
affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni
interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno
1977, n. 349.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione
degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che
terra' contabilita' separate per ciascuno degli enti o gestioni
soppressi e vi provvedera' secondo le norme e le procedure in vigore
per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria
pertinenza.
Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e
ad altri istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai
sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, per i contributi di
malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti.
I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire
in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di
lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo
ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo
sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente
legislazione.
Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai
sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che
periferico, e' tenuto ad avvalersi di personale degli enti gia'
preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i
relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli
adempimenti previsti da convenzioni gia' stipulate con l'INAM ai
sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.