Art. 77. 
 (Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passivita') 
 
  Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo  60,
alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni  autonome  di
cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come
modificato dalla legge di conversione 17  agosto  1974,  n.  386,  si
provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,
sulla base delle direttive emanate, in applicazione dell'articolo  4,
quarto comma, della legge  29  giugno  1977,  n.  349,  dal  comitato
centrale istituito con lo stesso articolo 4. 
  Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli  enti,
casse, servizi e gestioni autonome di  cui  al  precedente  comma,  i
commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da
adottarsi in  esecuzione  di  decisioni  degli  organi  di  giustizia
amministrativa non piu' suscettibili di impugnativa. Entro lo  stesso
periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli fini  giuridici,
alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che,  trovandosi  in
aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine  della
aspettativa in base a norme di legge o regolamentari. 
  Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di
cui al primo comma sono assunte dallo speciale  ufficio  liquidazioni
presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956,  n.
1404. 
  I commissari liquidatori delle  gestioni  di  cui  al  terzo  comma
cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data
di  assunzione  delle   gestioni   stesse   da   parte   dell'ufficio
liquidazioni. Entro tale termine essi devono  consegnare  all'ufficio
liquidazioni  medesimo  tutte  le  attivita'   esistenti,   i   libri
contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione. 
  Le disponibilita' finanziarie delle gestioni di cui al terzo  comma
sono fatte  affluire  in  apposito  conto  corrente  infruttifero  di
tesoreria dal quale il Ministro del tesoro puo' disporre prelevamenti
per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei
disavanzi di quelle deficitarie. 
  Eventuali disavanzi di liquidazione, che non e' possibile coprire a
carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno  finanziati
a carico del fondo previsto dall'articolo 14 della legge  4  dicembre
1956, n. 1404, per la cui  integrazione  il  Ministro  del  tesoro  e
autorizzato  ad  effettuare  operazioni   di   ricorso   al   mercato
finanziario con l'osservanza delle norme di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 17 agosto  1974,  n.  386.  Agli  oneri  derivanti  dalle
predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una
corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse e per  gli  anni
successivi con appositi stanziamenti da iscrivere  annualmente  nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 
  Per le esigenze della gestione di  liquidazione  di  cui  al  terzo
comma si applica il disposto dell'articolo 12,  quarto  comma,  della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404.