Art. 78.
                           (Norme fiscali)

  I   trasferimenti   di   beni   mobili   ed   immobili   dipendenti
dall'attuazione  della  presente  legge, sono esenti, senza limiti di
valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie o natura.