Art. 78.
(Norme fiscali)
I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti
dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di
valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie o natura.