Art. 79. (Esercizio delle deleghe legislative) Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.