Art. 79.
                (Esercizio delle deleghe legislative)

  Le  norme  delegate previste dalla presente legge sono emanate, con
decreti  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,
dell'interno  e del bilancio e della programmazione economica e degli
altri  Ministri,  in ragione delle rispettive competenze indicate nei
precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista
dall'articolo  8  della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per l'esercizio
delle  deleghe  di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo
della  Commissione  parlamentare  per  le questioni regionali, di cui
all'articolo  52  della  legge  10  febbraio 1953, n. 62 e successive
modificazioni  e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita
Commissione  composta  da  10  deputati  e  10  senatori nominati, in
rappresentanza  proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti
delle rispettive Camere.