Art. 79.
(Esercizio delle deleghe legislative)
Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,
dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli
altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei
precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista
dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per l'esercizio
delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui
all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive
modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita
Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in
rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti
delle rispettive Camere.