Art. 80. (Regioni a statuto speciale) Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresi' le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri. Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvedera' con le procedure previste dai rispettivi statuti. Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.