Art. 80.
                    (Regioni a statuto speciale)

  Restano  salve  le  competenze  statutarie  delle regioni a statuto
speciale  nelle  materie  disciplinate  dalla presente legge. Restano
ferme  altresi'  le  competenze  spettanti  alle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  secondo  le forme e condizioni particolari di
autonomia  definite  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670, e relative norme di attuazione, nel rispetto,
per  quanto  attiene  alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle
norme   relative   alla   ripartizione  proporzionale  fra  i  gruppi
linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per
il  finanziamento  relativo  alle  materie di cui alla presente legge
nelle  due  province  si applica quanto disposto dall'articolo 78 del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e relativi parametri.
  Al  trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei
beni  alle  regioni  Valle  d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna,
Sicilia,  nonche'  alle  province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvedera' con le procedure previste dai rispettivi statuti.
  Appositi  accordi  o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione
Valle   d'Aosta   e   l'Ordine  Mauriziano  per  quanto  riguarda  la
utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.