Art. 80.
(Regioni a statuto speciale)
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto
speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano
ferme altresi' le competenze spettanti alle province autonome di
Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di
autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto,
per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle
norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi
linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per
il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge
nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e relativi parametri.
Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei
beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna,
Sicilia, nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvedera' con le procedure previste dai rispettivi statuti.
Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione
Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la
utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.