Art. 81. (Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili) Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1 luglio 1979.