Art. 81.
           (Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili)

  Il  trasferimento  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di
assistenza  sanitaria  protesica  e specifica a favore dei mutilati e
invalidi  di  cui  all'articolo  2 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
nonche' dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal
1 luglio 1979.