Art. 81.
(Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili)
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di
assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e
invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
nonche' dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal
1 luglio 1979.