Art. 83. (Entrata in vigore della legge) La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1 gennaio 1979. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - ANSELMI - SCOTTI - ROGNONI - BONIFACIO - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO