Art. 83.
(Entrata in vigore della legge)
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di
cui al Titolo III avranno effetto dal 1 gennaio 1979.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - ANSELMI - SCOTTI -
ROGNONI - BONIFACIO - PANDOLFI
- MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO