Art. 83. 
                   (Entrata in vigore della legge) 
 
  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di
cui al Titolo III avranno effetto dal 1 gennaio 1979. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                       ANDREOTTI - ANSELMI - SCOTTI - 
                                       ROGNONI - BONIFACIO - PANDOLFI 
- MORLINO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO