Art. 41.

  Il  rappresentante  che  risulta eletto in piu' circoscrizioni deve
dichiarare   all'Ufficio  elettorale  nazionale,  entro  otto  giorni
dall'ultima  proclamazione,  quale  circoscrizione  sceglie. Mancando
l'opzione,   l'Ufficio   elettorale   nazionale   supplisce  mediante
sorteggio.  Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede,
quindi,  a  proclamare  eletto in surrogazione il candidato che segue
immediante  l'ultimo  eletto nella lista della circoscrizione che non
e' stata scelta o sorteggiata.
  Il  seggio  che  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa durante lo
svolgimento   del  mandato,  e'  attribuito  dall'Ufficio  elettorale
nazionale  al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue
immediatamente l'ultimo eletto.