Art. 72.
Finalita'
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di
partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al
sistema di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro,
previste dal decreto legislativo n. 626/1994 come modificato dal
decreto legislativo n. 242/1996, le parti convengono sulla necessita'
di realizzare l'intero sistema di prevenzione all'interno delle
istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalita'
previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con
le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal
contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia
di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto
pubblico.