Art. 73.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le
unita' scolastiche previste dal decreto ministeriale n. 382/1998, e'
eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10 luglio 1996
e dall'art. 58 del CCNI 31 agosto 1999. Qualora non possa essere
individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i
lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero
in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa
dovra' ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto
scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina e' contenuta negli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626/1994, le parti a solo
titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto
di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla
legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite
che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono
svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il decreto legislativo n. 626/1994 prevede l'obbligo
da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettivita' e tempestivita'; pertanto il
dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel
verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le
osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione, sul piano di valutazi one dei rischi,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'istituzione scolastica; e' altresi' consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del
decreto legislativo n. 626/1994. Gli esiti delle attivita' di
consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale
sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto
di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla
valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonche' quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la
certificazione relativa all'idoneita' degli edifici, agli infortuni e
alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti
dai servizi di vigilanza;
d) il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e' tenuto a fornire tutte le informazioni
e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e' tenuto a fare delle informazioni e documentazione
ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto
alla formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lettera g)
del decreto legislativo n. 626 citato e del relativo Accordo quadro.
La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve
prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della
formazione sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 626/1994,
e dal decreto Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997; in sede di
organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi
aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non puo'
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attivita' e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del
decreto legislativo n. 626/1994, i rappresentanti per la sicurezza
oltre ai permessi gia' previsti per le rappresentanze sindacali,
utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per
ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti
dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 626/1994, il predetto monte-ore e l'attivita' sono
considerati tempo di lavoro.