Art. 73.

          Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le
unita'  scolastiche previste dal decreto ministeriale n. 382/1998, e'
eletto  nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10 luglio 1996
e  dall'art.  58  del  CCNI  31 agosto 1999. Qualora non possa essere
individuato,   la  RSU  designa  altro  soggetto  disponibile  tra  i
lavoratori  della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero
in  tutto  o  in  parte  la  normativa contrattuale anzidetta, questa
dovra'  ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto
scuola.
    2.  Con  riferimento  alle  attribuzioni  del  rappresentante dei
lavoratori  per  la  sicurezza,  la cui disciplina e' contenuta negli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626/1994, le parti a solo
titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
      a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto
di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla
legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite
che  intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono
svolgersi   congiuntamente   con  il  responsabile  del  servizio  di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
      b) laddove il decreto legislativo n. 626/1994 prevede l'obbligo
da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei
lavoratori  per  la  sicurezza,  la consultazione si deve svolgere in
modo  da  garantire  la sua effettivita' e tempestivita'; pertanto il
dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza   su   tutti  quegli  eventi  per  i  quali  la  disciplina
legislativa  prevede  un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori  per  la  sicurezza;  in  occasione della consultazione il
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  facolta'  di
formulare   proposte   e   opinioni   sulle   tematiche   oggetto  di
consultazione;  la  consultazione  deve  essere  verbalizzata  e  nel
verbale,   depositato   agli   atti,   devono   essere  riportate  le
osservazioni  e  le proposte del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.  Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio  di  prevenzione,  sul  piano  di  valutazi  one dei rischi,
programmazione,    realizzazione   e   verifica   della   prevenzione
nell'istituzione   scolastica;   e'  altresi'  consultato  in  merito
all'organizzazione  della  formazione di cui all'art. 22, comma 5 del
decreto  legislativo  n.  626/1994.  Gli  esiti  delle  attivita'  di
consultazione  di  cui  sopra  sono  riportati  in  apposito  verbale
sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
      c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto
di  ricevere  le  informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla
valutazione  dei  rischi e alle misure di prevenzione, nonche' quelle
inerenti  le  sostanze  e  i  preparati  pericolosi, le macchine, gli
impianti,  l'organizzazione  del  lavoro e gli ambienti di lavoro, la
certificazione relativa all'idoneita' degli edifici, agli infortuni e
alle  malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti
dai servizi di vigilanza;
      d) il  dirigente  scolastico  su istanza del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e' tenuto a fornire tutte le informazioni
e  la  documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per
la  sicurezza  e'  tenuto  a fare delle informazioni e documentazione
ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
      e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto
alla  formazione  specifica prevista all'art. 19, comma 1, lettera g)
del  decreto legislativo n. 626 citato e del relativo Accordo quadro.
La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve
prevedere  un  programma  base  di  minimo  32 ore; i contenuti della
formazione  sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 626/1994,
e  dal  decreto  Ministro  del lavoro del 16 gennaio 1997; in sede di
organismo  paritetico  possono  essere  proposti  percorsi  formativi
aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
      f) il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza non puo'
subire  pregiudizio  alcuno  a  causa dello svolgimento della propria
attivita'  e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali;
      g) per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'art.  19 del
decreto  legislativo  n.  626/1994, i rappresentanti per la sicurezza
oltre  ai  permessi  gia'  previsti  per le rappresentanze sindacali,
utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per
ogni  rappresentante;  per  l'espletamento e gli adempimenti previsti
dai   punti b), c), d), g), i),   ed l)   dell'art.  19  del  decreto
legislativo  n.  626/1994,  il  predetto monte-ore e l'attivita' sono
considerati tempo di lavoro.