Art. 76. Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al decreto legislativo n. 626/1994, al decreto legislativo n. 242/1996, al decreto ministeriale n. 292/1996, al decreto ministeriale n. 382/1998, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.