ART. 81.
                  (Norme di comportamento politico)

  Gli  appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza
mantenersi  al  di  fuori  delle competizioni politiche e non possono
assumere  comportamenti  che  compromettano  l'assoluta imparzialita'
delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto
divieto  di  partecipare  in  uniforme,  anche  se  fuori servizio, a
riunioni  e  manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni
politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.
  E'  fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a favore o contro
partiti,   associazioni,  organizzazioni  politiche  o  candidati  ad
elezioni.
  Gli  appartenenti  alle  forze  di  polizia  candidati  ad elezioni
politiche  o  amministrative  sono  posti in aspettativa speciale con
assegni  dal  momento  della  accettazione  della  candidatura per la
durata   della  campagna  elettorale  e  possono  svolgere  attivita'
politica  e  di  propaganda,  al  di fuori dell'ambito dei rispettivi
uffici  e  in  abito  civile.  Essi,  comunque,  non possono prestare
servizio   nell'ambito  della  circoscrizione  nella  quale  si  sono
presentati  come  candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni
dalla data delle elezioni stesse.