ART. 85. 
                  (Consiglio nazionale di polizia) 
 
  E' istituito il Consiglio  nazionale  di  polizia  quale  organismo
consultivo  del  Ministro  dell'interno   nelle   seguenti   materie,
concernenti la Amministrazione della pubblica sicurezza: 
    a) iniziative legislative del Ministro dell'interno,  regolamenti
e provvedimenti amministrativi  di  carattere  generale  nelle  parti
relative allo stato  giuridico,  previdenziale  e  assistenziale  del
personale; 
    b)  ordinamento  e  programmi  degli  istituti  di  istruzione  e
formazione professionale e modalita' per lo svolgimento dei concorsi; 
c) ogni  altra  questione  che  il  Ministro  intende  sottoporre  al
Consiglio nazionale. 
  I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi  entro
il termine di trenta giorni dalla  richiesta,  decorso  il  quale  il
Ministro ha facolta' di provvedere. 
  In casi di grave ed urgente necessita' il Ministro  puo'  stabilire
un termine piu' breve entro il quale  il  parere  deve  essere  reso,
ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale. 
  Il regolamento del Consiglio nazionale e' approvato  dal  Ministro,
su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla  presentazione
di questa. 
  Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza  di  almeno
due terzi dei componenti in  prima  convocazione  e  della  meta'  in
seconda convocazione.