ART. 86. (Composizione del Consiglio nazionale di polizia) Il Consiglio nazionale di polizia e' presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato. Esso e' composto da sessanta membri, dei quali: a) trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentativita', e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del personale della pubblica sicurezza in pensione e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale; b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.