ART. 87.
(Elezione dei delegati e dei componenti  del  Consiglio  nazionale di
                              polizia)

  Al  fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente,
gli  appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti
fasce elettorali:
    a) in cui sono compresi gli agenti;
    b)  in  cui  sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli
ispettori;
    c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.
  L'elezione  dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante
presentazione   di  liste  nazionali  che  possono  comprendere  piu'
candidati  per  ciascuna fascia determinati dal Ministro dell'interno
proporzionalmente alla consistenza degli organici.
  Ogni  lista  deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non piu'
di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.
  Ogni elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista.
  Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria
fascia  e  puo'  in  essa  esprimere  un  voto  di  lista  e  voti di
preferenza:  due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se
i candidati da eleggere sono fino a 18.
  La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei
voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.
  L'attribuzione  dei seggi alle liste e' fatta in base al metodo del
quoziente naturale e dei piu' alti resti.
  I  seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce
della lista con il seguente procedimento:
    a)  il  totale  dei  voti validi ottenuti da ciascuna lista nella
prima  fascia  si  divide per il quoziente che si ottiene dividendo i
voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero
    massimo  dei  candidati  previsto  al secondo comma per la stessa
    fascia;
b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite
anche per le successive fasce;
    c) ai quozienti cosi' ottenuti si applica il metodo d'Hondt.
  Ai  fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la
graduatoria  determinata,  per  ciascuna  lista e per ogni fascia, in
base  ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parita'
di  voti  di  preferenza si considera eletto il candidato che precede
nell'ordine di iscrizione nella lista.
  La  data  per  le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale e'
stabilita   con  decreto  del  Ministro  dell'interno  non  oltre  il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio
di durata in carica del precedente Consiglio.
  La  elezione  deve  aver  luogo  non  oltre  il quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.
  Le  modalita'  ed  i  termini per lo svolgimento della elezione non
previsti  dal  presente  articolo  sono  stabiliti  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri,  su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un
mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo
36.
  Per  la  prima  elezione  del  Consiglio, da tenersi entro tre mesi
dall'entrata  in  vigore della presente legge, le fasce elettorali di
cui al primo comma sono costituite rispettivamente:
    1) da guardie e appuntati;
    2)  da  vicebrigadieri,  brigadieri,  marescialli e assistenti di
polizia femminile;
    3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.
  Si   procede   a  nuove  elezioni  del  Consiglio  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 109.