ART. 87. (Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale di polizia) Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali: a) in cui sono compresi gli agenti; b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori; c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti. L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere piu' candidati per ciascuna fascia determinati dal Ministro dell'interno proporzionalmente alla consistenza degli organici. Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non piu' di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia. Ogni elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e puo' in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia. L'attribuzione dei seggi alle liste e' fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei piu' alti resti. I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento: a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia; b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite anche per le successive fasce; c) ai quozienti cosi' ottenuti si applica il metodo d'Hondt. Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parita' di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista. La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente Consiglio. La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente. Le modalita' ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 36. Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente: 1) da guardie e appuntati; 2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia femminile; 3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti. Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 109.