ART. 89.
(Trattamento economico del personale   in   aspettativa   per  motivi
                             sindacali)

  Al  personale  collocato  in  aspettativa  ai  sensi  dell'articolo
precedente  sono  corrisposti,  a carico della amministrazione, tutti
gli  assegni  spettanti  ai  sensi  delle vigenti disposizioni, nella
qualifica  e  classe  di appartenenza, escluse soltanto le indennita'
che  retribuiscono  il  lavoro  straordinario o servizi e funzioni di
natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
  Dagli   assegni   predetti  sono  detratti,  in  base  ad  apposita
dichiarazione   rilasciata   dall'interessato,  quelli  eventualmente
percepiti  a  carico  delle  organizzazioni  sindacali  a  titolo  di
retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
  I  periodi  di  aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
gli  effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e
del diritto al congedo ordinario.
  L'aspettativa  ha  termine  con la cessazione, per qualsiasi causa,
del mandato sindacale.