ART. 90.
       (Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali)

  Gli  appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che
siano    componenti   degli   organi   collegiali   statutari   delle
organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per
motivi  sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione,
autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze
di  servizio,  ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per
presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento
della  normale  attivita'  sindacale.  In  ciascuna  provincia  e per
ciascuna  organizzazione  sindacale, l'autorizzazione e' concessa per
tre  dipendenti  e per una durata media non superiore a tre giorni al
mese.  A  tale  fine  non si computano le assenze dal servizio per la
partecipazione  a  congressi  e  convegni  nazionali  ovvero  per  la
partecipazione     a    trattative    sindacali    su    convocazione
dell'amministrazione.   Ove   ricorrano  particolari  esigenze  delle
organizzazioni,  l'amministrazione  puo'  eccezionalmente autorizzare
assenze oltre i limiti predetti.