ART. 91. 
(Trattamento  economico  dei  rappresentanti  che  si  assentano  dal
                   servizio per motivi sindacali) 
 
  Al personale di cui all'articolo  precedente  competono,  oltre  al
trattamento ordinario, i compensi  e  le  indennita'  per  servizi  e
funzioni  di  carattere  speciale  in  relazione   alle   prestazioni
effettivamente rese. 
  I periodi di assenza autorizzata sono  cumulabili  con  il  congedo
ordinario e straordinario e sono utili a  tutti  gli  altri  effetti,
giuridici ed economici.