ART. 91. (Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali) Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.