ART. 93.
         (Delega per la riscossione di contributi sindacali)

  Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facolta' di rilasciare
delega,  esente  da  tassa  di  bollo e dalla registrazione, a favore
della  propria  organizzazione  sindacale,  per la riscossione di una
quota  mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari.  Resta  fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180.
  La  delega  ha  validita'  dal  primo  giorno del mese successivo a
quello  del  rilascio  al  31  dicembre  di  ogni  anno  e si intende
tacitamente  rinnovata  ove non venga revocata dall'interessato entro
la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma
scritta,   all'amministrazione   e   alla   organizzazione  sindacale
interessata.
  Le  trattenute  operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in
base  alle  deleghe  presentate  dalle organizzazioni sindacali, sono
versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare.