ART. 94.
    (Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio)

  Fermo  restando il disposto di cui al punto XX dell'articolo 36, il
Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore
di   legge  ordinaria  per  provvedere  ad  una  organica  disciplina
sull'utilizzazione,  nell'ambito  della stessa amministrazione, degli
appartenenti   alle   forze   di   polizia  che  abbiano  subito  una
invalidita',  la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi
di  istituto,  per  effetto  di  ferite,  lesioni  o altre infermita'
riportate  in  conseguenza  di  eventi  connessi  all'espletamento di
compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:
    1)  il  predetto  personale  deve  essere  adibito  a mansioni di
istituto  compatibili  con  la  ridotta  capacita' lavorativa, tenuto
conto   delle  indicazioni  del  collegio  medico  che  ha  accertato
l'invalidita';  il personale suddetto puo' essere altresi' utilizzato
per  l'espletamento  delle attivita' assistenziali e previdenziali in
favore  del  personale  anche per le esigenze del Fondo di assistenza
per il personale della pubblica sicurezza;
    2)  al  personale  predetto  continuano ad applicarsi le norme di
stato previste per le carriere di appartenenza;
    3)  allo  stesso personale e' assicurato il trattamento economico
delle  carriere  di  appartenenza,  nonche'  la corresponsione di una
indennita'  una  tantum  proporzionata  al  grado  di  invalidita'  e
comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
    4)  vanno  previste specifiche modalita' per il trasferimento del
personale  suddetto  in  relazione  alle  esigenze di assistenza e di
cura.