ART. 95.
                         (Accordi sindacali)

  Gli   accordi  sindacali  previsti  dalla  presente  legge  vengono
stipulati  da  una  delegazione composta dal Ministro per la funzione
pubblica,  che  la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro
del  tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una
delegazione  composta  da  rappresentanti  dei  sindacati  di polizia
maggiormente rappresentativi su scala nazionale.
  Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  43,  formano altresi'
oggetto   degli   accordi   sindacali   l'orario  di  lavoro  di  cui
all'articolo  63,  le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i
trattamenti  economici  di  lavoro  straordinario,  di  missione e di
trasferimento,   i   criteri   di   massima   per   la  formazione  e
l'aggiornamento professionale.
  Se  gli  accordi  di  cui  al primo comma, per la parte relativa ai
trattamenti  economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta
giorni   dall'inizio   delle  trattative,  il  Ministro  dell'interno
riferisce  alla  Camera  dei  deputati  ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.