ART. 27.
                        (Direttive generali).

  La   ricostruzione   avviene,   di   massima,   nell'ambito   degli
insediamenti  esistenti  e,  qualora  vi  ostino ragioni di carattere
geologico,  tecnico e sociale, nel territorio comunale, e puo' essere
realizzata  anche  con  ampliamenti,  completamenti  ed  adattamenti,
tecnici  e  funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie
per  il  riassetto  del  territorio e per il suo sviluppo economico e
sociale.
  La   ricostruzione   salvaguarda  le  preesistenti  caratteristiche
etnico-sociali e culturali.
  Nel definire le modalita' di ricostruzione potranno essere previste
misure  destinate  a  ridurre  i  consumi  energetici, in particolare
favorendo l'utilizzazione della energia solare.