ART. 27.
(Direttive generali).
La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli
insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere
geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e puo' essere
realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti,
tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie
per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e
sociale.
La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche
etnico-sociali e culturali.
Nel definire le modalita' di ricostruzione potranno essere previste
misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare
favorendo l'utilizzazione della energia solare.